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I contratti collettivi come attori principali nell’individuazione delle causali del contratto a tempo determinato

da | Apr 5, 2024 | Il Periscopio

Lo scorso 22 Marzo, dopo più di 4 anni, è stato finalmente sottoscritto da Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti del settore terziario, servizi e distribuzione, applicato a quasi 3 milioni di lavoratori italiani.

Nella nostra analisi del 17 Marzo (https://www.quojobis.it/le-news-sul-contratto-a-termine) auspicavamo uno sforzo di responsabilità da parte della contrattazione collettiva (in particolare del settore commercio) sia sul tema del rinnovo economico dei grandi contratti collettivi scaduti o in scadenza a breve sia sulla possibilità che il Decreto Lavoro del Maggio 2023 ha concesso alle parti sociali di individuazione delle causali del contratto a termine.

La nuova formulazione dell’art. 19 c.1 del D.lgs. 81/2015 infatti individua i contratti collettivi come attore principale dell’individuazione delle causali del contratto a tempo determinato, salvo concedere (in assenza di disposizioni di Ccnl ed entro il 31/12/2024) la possibilità alle parti di individuare esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa.

Dal 01 Gennaio 2025 (salvo ulteriori slittamenti) sarà esclusivamente il contratto collettivo a poter disciplinare le causali relative ai contratti a tempo determinato (salvo la possibilità di utilizzare la causale sostitutiva).

Considerata l’opportunità introdotta dal Decreto Lavoro, le parti sociali del settore terziario, servizi e distribuzione nell’accordo di rinnovo del 22 Marzo, sono andate a disciplinare all’art. 71 bis le causali di assunzione con contratto a tempo determinato, con entrata in vigore delle stesse, a far data dal 01 Aprile 2024.

Analizziamo nello specifico le causali introdotte:

– saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;

– fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;

– festività natalizie: lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;

– festività pasquali: lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;

– riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;

– terziario avanzato: lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato;

– digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;

– nuove aperture; lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti.

– incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.

Inoltre, la contrattazione di secondo livello (es. aziendale) potrà

a) individuare ulteriori causali;

b) concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati;

c) verificare che le opportunità di lavoro nei casi previsti dal presente articolo possano anche essere finalizzate ad incrementare l’orario dei lavoratori a tempo parziale presenti nelle unità produttive;

d) individuare manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni di lavoratori nei periodi interessati dallo svolgimento di manifestazioni/fiere/eventi compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la manifestazione/fiera/l’evento.

Giova ricordare in questa sede che l’apposizione della causale non dovrà essere un mero rinvio alla “formula” prevista nel contratto collettivo ma dovrà essere specificamente dettagliata, per evitare qualsiasi rischio di contenzioso.

La data di efficacia (01 Aprile 2024) della disposizione dell’art. 71 bis, pertanto, precluderà la possibilità di utilizzare le causali previste dall’art. 19 c1. Lettera B del Tu Contratti (esigenze natura tecnica, produttiva, organizzativa).

Altri due grandi comparti produttivi vedranno nei prossimi mesi le parti sociali impegnate attivamente nei rinnovi contrattuali (Logistica Trasporto Spedizione e Metalmeccanica) con circa altri 2 milioni e mezzo di lavoratori impiegati complessivamente e ci si augura che gli stessi arrivino celermente ad un accordo di rinnovo, senza attendere quasi un quinquennio e con molte meno tensioni come avvenuto per il settore terziario.

Francesco Emanuele